Art. 1.
(Istituzione della figura professionale di medico specialista senologo).

      1. È istituita, nell'ambito della professione medica, branca chirurgica, la figura professionale di medico specialista senologo.
      2. Possono esercitare l'attività di medico specialista senologo i medici chirurgi in possesso della specializzazione di cui all'articolo 2 ovvero che hanno esercitato la professione in un reparto di chirurgia senologica per un periodo minimo di cinque anni.
      3. Formano oggetto di esercizio della professione di medico specialista senologo la diagnosi e la terapia delle patologie della mammella femminile e maschile.